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Messa alla prova

COS’E’:

L’istituto della “messa alla prova” (168 bis, 168 ter e 168 quater c.p.) recentemente modificato dalla L. 134/2021 (Riforma Cartabia), prevede che, previa sospensione del processo, l’imputato venga affidato all’Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.), al fine di svolgere un programma trattamentale che include come attività obbligatoria lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità. Questo consiste in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

L’attività prestata dall’imputato è volta all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, e prevede, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, nonché l’attività di mediazione con la vittima del reato e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa (novità introdotta dalla Riforma Cartabia).

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

Il programma di trattamento può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con l’UEPE o con una struttura sociale e sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta, ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p..

CHI PUO’ RICHIEDERLO:

L’istituto della messa alla prova può essere richiesto dall’imputato nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p..

La riforma del processo penale ha introdotto la possibilità per il Pubblico Ministero di avanzare richiesta di messa alla prova sia nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia nella fase procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari). In quest’ultimo caso lo stesso P.M. può avvisare l’interessato che, ove ne ricorrano i presupposti, ha la facoltà di chiedere di essere ammesso all’istituto della messa alla prova e che l’esito positivo della stessa comporta l’estinzione del reato. A seguito della richiesta del P.M. fatta in udienza, l’imputato ha la possibilità di chiedere un breve rinvio di venti giorni per formulare la propria richiesta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

COME SI ACCEDE:

Il termine per la richiesta della messa alla prova, nei procedimenti a citazione diretta a giudizio, è segnato dalla conclusione dell’udienza predibattimentale, di cui al nuovo art. 554-bis c.p.p.

Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’U.E.P.E. competente il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. L’U.E.P.E., nel caso in cui non sia in grado di predisporre il programma trattamentale prima dell’udienza, potrà rilasciare una attestazione con la richiesta effettuata dall’imputato (o dal P.M.) da presentare al Giudice.

ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DELLA MESSA ALLA PROVA.

Il Giudice, dopo avere valutato se ricorrano o meno le condizioni per sospendere il processo e ammettere l’imputato alla prova.

Al termine del periodo fissato per l’espletamento dei lavori di pubblica utilità, il Giudice valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato.
Il Giudice può altresì revocare anticipatamente la misura per violazione grave e reiterata del programma di trattamento o delle prescrizioni.

 

 

 

 

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